Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011 (Rv. 620064 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE | Divieto di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale - Portata - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Assunzione di garanzie in favore di società controllate - Liceità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE
Il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all'attività assicurativa ed a quelle connesse (art. 5 della legge 10 giugno 1978, n. 295, applicabile "ratione temporis") non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell'assicuratore. Ne consegue che non incorre nel suddetto divieto la garanzia prestata da una società assicuratrice in favore di una società non assicuratrice controllata, in quanto atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e come tale volto a salvaguardare l'interesse del gruppo societario nel suo insieme.
Riferimenti normativi: Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)