Sez. 1, Sentenza n. 21247 del 14/10/2010 (Rv. 615508 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Imprese assicuratrici - Divieto di compiere operazioni ex art. 130 r.d. n. 63 del 1925 - Conseguenze - Nullità dell'atto per contrarietà a norma imperativa - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE
Il divieto di compiere operazioni di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e risparmio, gravante sulle compagnie assicuratrici ai sensi degli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della legge n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta che la prestazione di garanzia autonoma e di garanzia autonoma a prima domanda, (nella specie assunte da impresa poi ammessa alla liquidazione coatta amministrativa) siano affette da nullità, per contrarietà alle norme imperative ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. trattandosi di operazioni che non possono proprio essere contenute dall'oggetto sociale dell'impresa assicurativa e non invece di operazioni od atti non contemplati dall'oggetto sociale che potrebbero ricadere nel regime di opponibilità stabilito dall'art. 2384 cod. civ.. (Nella fattispecie la Corte, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da un istituto bancario, in qualità di creditore garantito, da garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis, Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 130, Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5, Regio Decr. Legge 29/04/1923 num. 966, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)