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Sez. 3, Sentenza n. 4981 del 04/04/2001 (Rv. 545542 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assicurazione fideiussoria e fideiussione - Differenze - Conseguenze in tema di validità del contratto stipulato da società assicuratrice - Assicurazione fideiussoria - Validità - Fideiussione - Nullità ex art. 130 R.D. 63/1925 e 5 legge 295/78.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545542-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La qualificazione di un contratto di garanzia fideiussoria rilasciata da una società assicuratrice in termini di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione vera e propria rileva ai fini della declaratoria di validità ovvero di nullità della stipulazione, atteso che la conclusione di un contratto di fideiussione è inibita alle compagnie assicuratrici dal combinato disposto degli artt. 130 R.D. n. 63 del 1925 e 5 della legge n. 295 del 1978. L'accertamento della natura giuridica del negozio così concluso è, poi, questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, così, confermato la sentenza della corte territoriale che aveva qualificato in termini di fideiussione, e non di assicurazione fideiussoria - con conseguente declaratoria di nullità del contratto per estraneità all'oggetto sociale della compagnia assicuratrice -, il contratto con il quale una società di assicurazioni aveva prestato una garanzia fideiussoria in favore di una banca, che aveva conseguentemente versato una somma -di poco inferiore all'importo garantito - ad una società aggiudicataria di un appalto pubblico - poi risolto per inadempimento dell'appaltatore -, sulla base della considerazione per la quale il contratto così stipulato non trasferiva un rischio dall'assicurato all'assicuratore, ma garantiva invece, in favore del beneficiario, l'adempimento delle obbligazioni facenti capo al contraente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2384 bis, Legge 04/01/1925 num. 63 art. 130, Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)