Sez. 1, Sentenza n. 19431 del 18/12/2003 (Rv. 569307 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità - Curatore speciale del minore - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Anche nei giudizi di impugnazione - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il curatore speciale del minore, nominato ai sensi dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 a seguito dell'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adattabilità, assume, nel relativo giudizio, e perciò anche in sede di impugnazione (appello e cassazione) agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., la veste di litisconsorte necessario.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Cod. Civ. art. 330
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)