Sez. 1, Sentenza n. 8525 del 12/04/2006 (Rv. 590398 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suoli espropriandi - Inserimento in piano per l'edilizia economica e popolare - Natura edificabile - Acquisizione - Specifica destinazione ad usi non edilizi - Irrilevanza - Valutazione - Di applicare un indice medio - Inserimento in piano per l'edilizia economica e popolare - Natura edificabile - Acquisizione - Specifica destinazione ad usi non edilizi - Irrilevanza - Valutazione - Edificabilità - Applicazione di un indice medio - Necessità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Relativamente agli spazi, nell'ambito di zona ricompresa nel piano per l'edilizia economica e popolare,, destinati ad utilizzazioni pubblicistiche, se da un lato l'edificabilità non può essere vanificata dalla utilizzabilità non strettamente residenziale, dall'altro la valutazione del fondo deve avvalersi di indici medi, che tengano conto della doverosa cessione di aree a spazi ed attrezzature collettive, che però non possono mutuarsi dal p.r.g. del quale il p.e.e.p. costituisce variante, anche qualora la densità edilizia sia inferiore a quella prevista dal p.r.g. (nella specie si è ritenuto che gli spazi destinati a collettore fognario e viabilità, in ambito p.e.e.p., vanno indennizzati ricorrendosi ad un indice medio riferito alla fabbricabilità dell'intero piano di zona, o di significativa parte di esso, alla quale gli spazi espropriati siano destinati ad essere asserviti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)