Sez. 1, Sentenza n. 25363 del 29/11/2006 (Rv. 593279 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suoli espropriandi - Inserimento in piano per l'edilizia economica e popolare - Natura edificabile - Specifica destinazione ad usi non edilizi - Irrilevanza - Valutazione - Applicazione di un indice medio - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
La valutazione indennitaria del fondo espropriato per l'attuazione di piani di edilizia residenziale deve essere necessariamente commisurata ad indici medi riferiti all'intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinare a spazi liberi, o comunque non suscettibili di edificazione per il privato, nel senso che, ove non si ritenga di stimare il terreno ricorrendo a criteri comparativi basati sul valore di aree omogenee, l'adozione del metodi analitico-ricostruttivo comporta che l'accertamento dei volumi realizzabili sull'area non possa basarsi sull'indice fondiario di edificabilità (che è riferito alle singole aree specificamente destinate all'edilizia privata) e che, invece, postulando l'esercizio concreto dello "ius aedificandi" che l'area sia urbanizzata e che si tenga conto dell'incidenza degli spazi all'uopo riservati ad infrastrutture e servizi di ordine generale, si debba prescindere sia dal fatto che l'area sia (eventualmente) destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità, parcheggi), non potendo l'edificabilità essere vanificata dall'utilizzabilità non strettamente residenziale, sia dalla maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni di piano attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture; di talché tutti i terreni espopriati in uno stesso ambito zonale vengono a percepire la stessa indennità, calcolata su una valuzione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria "media" del comprensorio, ovvero dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)