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Sez. L, Sentenza n. 5876 del 17/11/1984 (Rv. 437548 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA DEL RECESSO RISPETTO AL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - NECESSITÀ - INTERVALLO DI TEMPO - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437548-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA DEL RECESSO RISPETTO AL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - NECESSITÀ - INTERVALLO DI TEMPO - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*

L'immediatezza, che condiziona la validità e la tempestività del recesso in tronco per giusta causa, distinguendolo da quello per giustificato motivo soggettivo, va intesa in senso relativo e può, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi: e cioè specie quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di Atti che, convergendo nel comporre un'unica condotta, implicano una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessività dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la Mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché ne risultano ritardati i tempi di percezione ed accertamento dei fatti e cioè di quelle circostanze che, unitamente al comportamento del lavoratore, costituiscono i necessari presupposti dell'Esercizio del diritto di recesso. Ove, peraltro, il suddetto requisito della immediatezza risulti contestato resta a carico del datore di lavoro l'Onere di provare adeguate ragioni giustificative del lasso di tempo decorso fra il momento del fatto addebitato a quello del licenziamento, e soggette all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (V 2780/82, mass n 420652; (V 2049/81, mass n 412770; (V 3331/78, mass n 392763; (V 1650/77, mass n 385364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)