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Sez. L, Sentenza n. 4021 del 11/06/1988 (Rv. 459150 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIMBORSI DI SPESE SCOLASTICHE AI LAVORATORI STUDENTI ED IMPORTI DEI PREMI O DELLE QUOTE DI PREMI DI POLIZZA ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI O LORO FAMILIARI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459150-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIMBORSI DI SPESE SCOLASTICHE AI LAVORATORI STUDENTI ED IMPORTI DEI PREMI O DELLE QUOTE DI PREMI DI POLIZZA ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI O LORO FAMILIARI - INCLUSIONE.*

Nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, rientrano sia i rimborsi di spese scolastiche ai lavoratori studenti, ove tale erogazione sia dovuta non a spirito di liberalità del datore di lavoro ma a precisi obblighi contrattuali, sia, alla medesima condizione, gli importi dei premi o delle quote di premi di polizze assicurative dei dipendenti o loro familiari, essendo al riguardo irrilevante la circostanza che i positivi effetti economici connessi all'Assicurazione siano in pratica avvertiti dai lavoratori solo se ed in quanto si verifichi l'evento assicurato. (V 4777/85, mass n 442184; (V 1278/81, mass n 412566; (V 4612/79, mass n 401131).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)