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Sez. L, Sentenza n. 9585 del 20/09/1990 (Rv. 469294 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO AD UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DA INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI DEI DIPENDENTI - INCLUSIONI - FATTISPECIE RELATIVA A VERSAMENTO DI PREMI IN DATA ANTERIORE ALL'1 GENNAIO 1988.*
Stato
decisa il 1990-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469294-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO AD UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DA INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI DEI DIPENDENTI - INCLUSIONI - FATTISPECIE RELATIVA A VERSAMENTO DI PREMI IN DATA ANTERIORE ALL'1 GENNAIO 1988.*

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza ed a causa del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma medesima, a nulla rilevando che in ipotesi l'attribuzione patrimoniale venga effettuata, non già nelle mani del lavoratore medesimo, bensì a terzi estranei al sinallagma del rapporto di lavoro. Pertanto rientrano nella suddetta retribuzione imponibile le somme erogate dal datore di lavoro ad una compagnia di Assicurazione a titolo di premio per l'Assicurazione dei suoi dipendenti ("terzi" beneficiari del contratto di Assicurazione) contro i rischi da infortuni extra-professionali (ossia verificatisi fuori dall'attività lavorativa). (principio affermato dalla suprema Corte con riferimento al versamento di premi in data anteriore all'1 gennaio 1988, data di entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nuovo testo unico delle imposte sui redditi) (Conf n 5989/88, mass n 460419; (Conf n 3749/88, mass n 459003; (Conf n 4021/88, mass n 459150).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)