Sez. L, Sentenza n. 4777 del 02/10/1985 (Rv. 442184 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME PERIODICAMENTE CORRISPOSTE A SUSSIDIO DELLE SPESE SCOLASTICHE DEI DIPENDENTI O DEI LORO FIGLI E SOMME CORRISPOSTE QUALE PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA O DI LAUREA - ESENZIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 12 N. 6 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME PERIODICAMENTE CORRISPOSTE A SUSSIDIO DELLE SPESE SCOLASTICHE DEI DIPENDENTI O DEI LORO FIGLI E SOMME CORRISPOSTE QUALE PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA O DI LAUREA - ESENZIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 12 N. 6 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INAMMISSIBILITÀ.*
Fa 1969 04 30 0153 012 06 le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore si sottraggono a contribuzione previdenziale obbligatoria, a norma dell'art. 12 n. 6 della legge 30 aprile 1969 n. 153, a condizione che si tratti di gratificazioni od elargizioni a titolo di liberalità, non collegate (nemmeno indirettamente) al rendimento del personale ed all'andamento aziendale, e che inoltre le stesse vengano concesse "una tantum", per eventi eccezionali e non ricorrenti. La suddetta esenzione contributiva, pertanto, non può essere invocata né per le somme periodicamente corrisposte a sussidio delle spese scolastiche dei dipendenti o dei loro figli, né per le somme corrisposte ai dipendenti quale premio per il conseguimento di diploma o di laurea, atteso che, ferma restando per entrambe la configurabilità di un "titolo di liberalità" (non incompatibile con la circostanza che siano contemplate da accordi sindacali al fine di evitare discriminazioni), viene a difettare, per le prime, il requisito della erogazione "una tantum", e, per le seconde, erogate "una tantum", l'ulteriore requisito del collegamento con eventi eccezionali (dato che il conseguimento di diploma o laurea da parte del dipendente configura un fatto non insolito, e per di più agevolato proprio dalla previsione di premi). (V 3653/81, mass n 414279; (V 1878/81, mass n 412566; (V 4763/79, mass n 401351; (V 4612/79, mass n 401131).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)