Sez. U, Sentenza n. 10223 del 04/05/2006 (Rv. 590486 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Competenza giurisdizionale del giudice straniero - Riscontro - Convenzione di Bruxelles - Domanda basata su più obbligazioni derivanti da un contratto - Criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione ex art. 5, numero 1 - Individuazione dell'obbligazione - Obbligazione caratterizzante il contratto - Criterio - Struttura del contratto - "Accessorium sequitur principale" - Entità del risarcimento richiesto per ciascun inadempimento - Irrilevanza - Contratti di distribuzione commerciale - Prestazione caratteristica - Fornitura della merce - Successiva attività di distribuzione in via esclusiva - Dipendenza - Fattispecie - Giurisdizione del giudice italiano - Insussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano, in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), in presenza di domanda fondata su una pluralità di obbligazioni derivanti da un unico contratto, il criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, di cui all'art. 5, numero 1, è dato dal luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione caratterizzante il contratto stesso, dovendosi condurre la relativa indagine sulla "struttura " di questo, e non sulle conseguenze derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni da esso previste, essendo, perciò, irrilevante accertare l'entità del "risarcimento" richiesto per ciascun inadempimento (nella specie, per l'inadempimento della clausola di esclusiva era stato richiesto un risarcimento di 8 miliardi di lire, mentre per la violazione dell'obbligo di consegnare la merce era stato richiesto un risarcimento di soli 15 milioni di lire): nei contratti di distribuzione commerciale, infatti, la prestazione caratteristica va identificata, per il suo carattere specifico, nella fornitura della merce, da cui dipende la successiva attività di distribuzione in via esclusiva del prodotto. Ne consegue che non sussiste la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla controversia sorta a seguito di inadempimento di un contratto, perfezionatosi mediante scambio di lettere all'estero, e con il quale un'impresa straniera ha garantito a un'impresa italiana il diritto di esclusiva dei prodotti, fabbricati all'estero, che quest'ultima si è impegnata ad acquistare, e che devono essere consegnate all'estero dal venditore al trasportatore per la spedizione in Italia, a norma dell'art. 31 della Convenzione sui contratti di compravendita internazionale di merci adottata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5 n. 1, Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 31, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 11/12/1985 num. 765, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)