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Sez. 3, Sentenza n. 706 del 14/02/1996 Cc. (dep. 14/03/1996) Rv. 204268 - 01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Trasmissione degli atti oltre il quinto giorno dall'avviso all'autorità procedente - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204268-01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

La disposizione di cui all'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen., secondo la quale, in seguito alla modifica apportata dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995, n. 332, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare perde efficacia se gli atti non pervengono al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni previsto dal quinto comma del predetto articolo 309 cod. proc. pen., non è applicabile anche alla procedura concernente il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari reali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)