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Sez. L, Sentenza n. 6848 del 08/08/1987 (Rv. 455046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - COLLEGAMENTO TRA IMPRESE DI UN MEDESIMO GRUPPO CONTROLLATE DA UNA SOCIETÀ MADRE - RAPPORTO TRA LAVORATORI ED UNA DI DETTA SOCIETÀ - INTERPOSIZIONI FITTIZIA RISPETTO ALLA SOCIETÀ MADRE O SOCIETÀ PRINCIPALE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - COLLEGAMENTO TRA IMPRESE DI UN MEDESIMO GRUPPO CONTROLLATE DA UNA SOCIETÀ MADRE - RAPPORTO TRA LAVORATORI ED UNA DI DETTA SOCIETÀ - INTERPOSIZIONI FITTIZIA RISPETTO ALLA SOCIETÀ MADRE O SOCIETÀ PRINCIPALE - CONFIGURABILITÀ.*

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo, controllate da una società madre, non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta soggettività giuridica e pertanto è insufficiente di per sè solo a far ritenere che gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una delle suddette società si estendano necessariamente alla società-madre o ad altre società del medesimo gruppo. Ciò non esclude però che tale collegamento tra imprese possa dar luogo ad un'interposizione fittizia nel rapporto e nelle prestazioni di lavoro ex lege 23 ottobre 1960 n. 1369 allorché, al fine di eludere i precetti normativi in materia di rapporti di lavoro, una società madre o società principale utilizzi le prestazioni lavorative di personale solo formalmente dipendente da società collegate o da essa controllate. (V 5708/84, mass n 437385).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)