Sez. 1, Sentenza n. 5168 del 30/03/2012 (Rv. 621894 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Comunicazione di cancelleria a mezzo telefax - Validità - Condizioni e limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)