Sez. 1, Sentenza n. 10566 del 04/07/2003 (Rv. 564792 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Istituzione del Tribunale e della Pretura circondariale di Torre Annunziata (legge 126/1992) - Devoluzione d'ufficio di tutti gli affari concernenti il territorio del nuovo circondario pendenti presso gli uffici giudiziari di Napoli - Configurabilità.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
L'art. 3 della legge n. 126 del 1992, istitutiva del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (per scorporo dal circondario di Napoli), secondo il quale sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario "gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata", introduce, in relazione all'esigenza pubblicistica di decongestionare gli uffici giudiziari preesistenti, una deroga al criterio generale di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 353 del 1990 (a mente del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa), con la conseguenza che le cause pendenti davanti al tribunale di Napoli sono senz'altro devolute d'ufficio - e non su istanza di parte - alla cognizione del nuovo tribunale, se la competenza di quest'ultimo si radichi in base anche ad uno solo degli alternativi criteri di collegamento previsti dagli art. 18 e 20 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 126 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)