Sez. L, Sentenza n. 3778 del 22/06/1985 (Rv. 441366 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERESSI RELATIVI - DEL LAVORATORE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - DELL'IMPRENDITORE ALLA CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE AI SUOI DIPENDENTI - DIRITTO TUTELABILE IN SEDE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERESSI RELATIVI - DEL LAVORATORE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - DELL'IMPRENDITORE ALLA CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE AI SUOI DIPENDENTI - DIRITTO TUTELABILE IN SEDE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA.*
In base alla disciplina dell'istituto della cassa integrazione guadagni, (interpretata alla stregua dell'elemento letterale nonché della ratio legis, quale evidenziata, in particolare, dai lavori preparatori della legge n. 164 del 1975), soltanto i lavoratori hanno un diritto soggettivo di natura assistenziale (riconducibile ai precetti dell'art. 38 cost.) all'integrazione salariale, mentre l'interesse dell'imprenditore alla concessione dell'integrazione stessa ai suoi dipendenti non assurge, invece, a posizione di diritto tutelabile in Sede giurisdizionale. (V 3578/82, mass n 421541; (Conf 7475/83, mass n 432091).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)