Sez. L, Sentenza n. 4134 del 04/05/1987 (Rv. 452907 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - MANCATO RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO - AZIONE NEI CONFRONTI DELL'INPS - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SOSPESI - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - MANCATO RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO - AZIONE NEI CONFRONTI DELL'INPS - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SOSPESI - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Poiché la funzione dell'istituto dell'integrazione salariale non è soltanto quella di garantire la retribuzione dei dipendenti, ma anche quella di sollevare il datore di lavoro, debitore delle retribuzioni, delle conseguenze patrimoniali della propria mora credendi in relazione alle prestazioni lavorative non necessarie e quindi di disincentivare il ricorso ai licenziamenti collettivi per riduzione di personale, risultando in tal modo coperto il rischio d'impresa conseguente alla temporanea difficoltà del mercato, l'Azione giudiziaria, che gli artt. 8 e 9 d.l. n. 788 del 1945 e 2 d.l.C.P.S. n. 869 del 1947 accordano all'interessato al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza delle cause integrabili e quindi dell'Obbligo dell'INPS di erogare il trattamento di integrazione salariale, spetta non soltanto ai lavoratori, ma anche al datore di lavoro in proprio (e non già quale sostituto processuale dei primi), il quale ha una vera e propria posizione di diritto soggettivo non restando alla pubblica amministrazione alcuno spazio per scelte discrezionali in rapporto al pubblico interesse, ma solo per identificare la situazione protetta, sulla base meramente ricognitiva dei criteri rigidi o elastici fissati, (cosiddetta discrezionalità tecnica), senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori sospesi, a meno che non sia evidenziabile, già nella fase amministrativa, il dissenso di questi ultimi in ordine alla sussistenza del potere del datore di lavoro di sospendere il rapporto. (contra 4956/86, mass n 447635; (contra 3996/85, mass n 441516; (contra 3778/85, mass n 441366; (contra 3166/85, mass n 440857).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 8, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 9, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)