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Sez. L, Sentenza n. 7475 del 17/12/1983 (Rv. 432091 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - POSIZIONE GIURIDICA DEI LAVORATORI E DELL'IMPRENDITORE PER QUANTO CONCERNE LA CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE - DIRITTO DELL'IMPRENDITORE ALLA CONCESSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432091-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - POSIZIONE GIURIDICA DEI LAVORATORI E DELL'IMPRENDITORE PER QUANTO CONCERNE LA CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE - DIRITTO DELL'IMPRENDITORE ALLA CONCESSIONE - ESCLUSIONE.*

In base alla disciplina dell'istituto della cassa integrazione guadagni (interpretata alla stregua dell'elemento letterale nonché della ratio legis, quale evidenziata, in particolare, dai lavori preparatori della legge n. 164 del 1975), soltanto i lavoratori hanno un diritto soggettivo di natura assistenziale (riconducibile ai precetti dell'art. 38 cost.) all'integrazione salariale, mentre l'interesse dell'imprenditore alla concessione dell'integrazione stessa ai suoi dipendenti non assurge, invece, a posizione di diritto tutelabile in Sede giurisdizionale. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha affermato il difetto di legitimatio ad causam della ditta che si era doluta - in Sede giudiziaria - della mancata ammissione al beneficio per i dipendenti mantenuti al lavoro ad orario ridotto). (V 3578/82, mass n 421541).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)