Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000 (Rv. 538191 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Funzione di liquidazione anticipata del danno condizionata all'esercizio del diritto di recesso della parte non inadempiente - Mancato esercizio del recesso e contestuale domanda di risoluzione proposta da quest'ultima - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina della caparra ex art. 1385, comma secondo, cod. civ..
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
In tema di caparra confirmatoria la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. (relativa alla facoltà della parte non inadempiente di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui la detta parte, anziché recedere dal contratto, si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, perdendo, in tale ipotesi la caparra la sua funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno, così che la sua restituzione è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)