Sez. 3, Sentenza n. 18850 del 20/09/2004 (Rv. 577186 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Inadempimento del contratto - Rimedi esperibili dalla parte adempiente per il risarcimento dei danni derivatine - Recesso dal contratto, a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ. e ritenzione della caparra ricevuta (ovvero esigibilità del doppio di essa) - Fondamento - Domanda di integrale risarcimento di tutti i danni (art. 1385, terzo comma, cod. civ.) - Risoluzione giudiziale del contratto, a norma degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., ed onere di provare i danni effettivamente subiti (art. 1223 cod. civ.).
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell' istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell' inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)