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Sez. 2, Sentenza n. 8630 del 29/08/1998 (Rv. 518502 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Funzione di liquidazione anticipata del danno condizionata all'esercizio del diritto di recesso della parte non inadempiente - Mancato esercizio del recesso e contestuale domanda di risoluzione proposta da quest'ultima - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina della caparra ex art. 1385, comma secondo, cod. civ.
Stato
decisa il 1998-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518502-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

In tema di caparra confirmatoria, il principio di cui al secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. (in forza del quale la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la caparra la sua funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno, così che la sua restituzione è, in tal caso, ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della sua corresponsione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)