Sez. 3, Sentenza n. 849 del 24/01/2002 (Rv. 551825 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Funzione - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Ritenzione della caparra - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
Ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., la caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, essendo così legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata, mentre qualora essa parte abbia preferito domandare la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell'"an" e nel "quantum", conservando la caparra solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)