Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 12/09/2000 (Rv. 540124 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Mancata trascrizione - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO
In caso di mancata trascrizione sulla copia del ricorso per cassazione notificato degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore non si versa in ipotesi d'inammissibilità del ricorso, ove la procura sia stata rilasciata, anziché con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso. Infatti, in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura anteriormente alla notificazione dell'atto d'impugnazione (nel caso di specie era indicata nella copia notificata la circostanza del rilascio della procura speciale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)