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Sez. 2, Sentenza n. 10821 del 16/08/2000 (Rv. 539597 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539597-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO

In caso di mancata indicazione sulla copia del ricorso per cassazione notificato degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, il rilievo che in tal modo non è consentita la verifica dell'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione non rende il ricorso inammissibile. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 360, comma primo, n. 5 e 369, comma secondo, n. 3 si ricava, con argomento a contrario, che siffatta carenza non costituisce causa d'inammissibilità del ricorso nel caso in cui la procura stessa sia stata rilasciata anziché con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)