Sez. U, Sentenza n. 900 del 14/12/1999 (Rv. 532158 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità fisica - Proposta da pubblico dipendente - Rapporto soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Anche dopo il D.Lgs. n. 29 del 1993 - Criterio di ripartizione della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario - Rilevanza della natura rispettivamente contrattuale od extracontrattuale dell'azione risarcitoria - Accertamento della natura dell'azione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In ordine all'azione risarcitoria per la lesione della propria integrità fisica, esercitata da un soggetto legato da un rapporto di pubblico impiego attribuito, anche dopo il D.Lgs. n. 29 del 1993, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la qualificazione dell'azione in funzione del riparto della giurisdizione (secondo il criterio per cui la giurisdizione compete al giudice amministrativo se l'azione è contrattuale ed al giudice ordinario se è extracontrattuale), stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica, deve avvenire nel senso della extracontrattualità, oltre che nel caso dell'espressa invocazione della cosiddetta responsabilità aquiliana, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, come quando la richiesta risarcitoria sia genericamente riferita all'integrità fisica, senza deduzione della violazione dell'inosservanza di una specifica obbligazione contrattuale, dovendosi, peraltro, considerare che la semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 cod. civ. o di altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, non è di per sè sola sufficiente a giustificare la qualificazione dell'azione come contrattuale, potendo essere stata effettuata in funzione esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e della configurabilità dell'illecito come extracontrattuale (nella specie le Sezioni Unite hanno ritenuto inidoneo a giustificare la qualificazione in senso contrattuale dell'azione - esercitata da un professore ordinario di una facoltà universitaria contro la propria università - il richiamo nell'atto introduttivo all'art. 2087, dando rilievo alla sua genericità ed alla circostanza che si era fatta espressa riserva dell'azione per il cosiddetto equo indennizzo ex d.P.R. n. 349 del 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., DPR 20/04/1994 num. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)