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Sez. 5, Sentenza n. 29261 del 24/02/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270869 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Forme della minaccia - Minaccia implicita - Rilevanza ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270869-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA

Ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)