Sez. 6, Sentenza n. 31817 del 22/04/2009 Ud. (dep. 03/08/2009) Rv. 244404 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Violazione degli obblighi di comunicazione per condannati e prevenuti appartenenti ad associazione di tipo mafioso - Mutui e affidamenti bancari - Obbligo di comunicazione - Sussistenza - Omessa comunicazione - Reato - Configurabilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Integra il delitto previsto dall'art. 30 L. 13 settembre 1982, n. 646, l'omessa comunicazione alla polizia tributaria di un mutuo o di un affidamento bancario alla cui concessione corrisponda l'assunzione di un debito di pari importo per la persona condannata o sottoposta a misura di prevenzione perché indiziata di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)