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Sez. 1, Sentenza n. 37408 del 25/10/2006 Ud. (dep. 13/11/2006) Rv. 235142 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Omissione dell'obbligo di comunicazione previsto per condannati per reati di tipo mafioso - Compravendita immobiliare realizzata per atto pubblico - Dolo - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235142-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il delitto di omissione dell'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, gravante sui soggetti condannati per associazione mafiosa ai sensi dell'art. 30 L. n. 646 del 1982, è configurabile anche quando l'omissione riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico trascritto, in quanto la condotta omissiva è sanzionata in quanto diretta a prevenire il pericolo di utilizzo di fonti patrimoniali illecite. Ne consegue che la comunicazione non può essere sostituita dalla consultazione dei registri immobiliari perchè non vi è un obbligo per la polizia giudiziaria di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati per mafia. (La Corte ha osservato che il dolo deve essere desunto da indici storici del fatto, legati alle vicende di acquisizione del bene, al valore dello stesso ed alla consapevolezza in capo all'imputato di essere stato condannato per reati di mafia).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)