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Sez. 5, Sentenza n. 36595 del 18/04/2008 Ud. (dep. 24/09/2008) Rv. 241951 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Condannati per associazione di stampo mafioso e sottoposti a misure di prevenzione indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - Omissione dell'obbligo di comunicazione di variazione patrimoniale derivante da atto pubblico - Reato ex art. 31 L. 13 settembre 1982, n. 646 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241951-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il reato previsto dall'art. 31 della L. 13 settembre 1982 n. 646 è configurabile anche nel caso in cui l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia Tributaria né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri, a nulla rilevando per l'esclusione del dolo, che la Polizia Tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)