Sez. L, Sentenza n. 4638 del 05/09/1985 (Rv. 442095 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - PRECLUSIONI PREVISTE PER IL CONVENUTO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - TARDIVA INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - PRECLUSIONI PREVISTE PER IL CONVENUTO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - TARDIVA INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Alla luce della sentenza n. 13 del 1977 della Corte costituzionale le preclusioni previste nel rito del lavoro dall'art. 416 cod. proc. civ. per il convenuto devono intendersi stabilite anche per l'attore che non si attenga alle prescrizioni dettate dall'art. 414 cod. proc. civ.. pertanto anche per l'attore - che non indichi nell'atto introduttivo del giudizio i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi - si determina la decadenza con conseguente inammissibilità dei mezzi di prova tardivamente proposti; tale principio può trovare deroga ad opera del giudice di primo grado soltanto se si versi in un'ipotesi di impossibilità determinata da cause di forza maggiore che deve esser valutata dal giudice con lo stesso metro dei gravi motivi in presenza dei quali, a norma dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., può essere autorizzata la modificazione della domanda e delle eccezioni già formulate. (V 1077/85, mass n 439211; (Conf 2192/83, mass n 427045, C. cost. N. 13 del 1977).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)