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Sez. L, Sentenza n. 2192 del 28/03/1983 (Rv. 427045 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MODIFICAZIONE - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DEI MEZZI DI PROVA NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - DECADENZA - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427045-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MODIFICAZIONE - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DEI MEZZI DI PROVA NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - DECADENZA - ECCEZIONI.*

Nel rito del lavoro anche l'attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 414 e 420 quinto comma cod. proc. civ., soggiace, al pari di quanto stabilito per il convenuto dall'art. 416 cod. proc. civ., alla decadenza comminata per il caso di mancata indicazione dei mezzi di prova nell'atto introduttivo del giudizio, salvo che tale Mancanza non consegua a cause di forza maggiore - dovendo in tale ipotesi l'impossibilità di tempestiva deduzione essere valutata con lo stesso metro dei "gravi motivi" in presenza dei quali il giudice può, a norma dell'art. 420, primo comma autorizzare la modificazione di domande e conclusioni già formulate - o che la necessità della indicazione sorga solo per effetto della domanda riconvenzionale o delle difese della controparte o dell'Esercizio dello ius poenitendi di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 420. La inammissibilità dei mezzi di prova così tardivamente preposti dall'attore, non può trovare deroga ad opera del giudice di primo grado in assenza delle suddette ipotesi eccezionali nemmeno sullo accordo delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)