Sez. 1, Sentenza n. 2618 del 07/02/2006 (Rv. 589705 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Verifica del superamento del termine - Fase amministrativa preliminare al giudizio - Computo - Condizioni - Previsione di uno specifico termine di durata valutato come adeguato dal legislatore - Estraneità della fase amministrativa al processo - Configurabilità - Silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione - Impugnazione - Giudizio relativo - Ragionevole durata - Riferimento al solo tempo del giudizio medesimo - Necessità - Tempo occorso per la formazione del silenzio-rifiuto - Computo - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini del computo della ragionevole durata del processo, postulata dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si deve tener conto del comportamento di ogni autorità chiamata a concorrere al procedimento o, comunque, a contribuire alla sua definizione, e nel novero di tali autorità va ricompresa anche quella eventualmente chiamata a trattare una fase amministrativa necessaria, che preceda il giudizio ed il cui esaurimento sia condizione perché il giudizio stesso possa poi aver luogo. Tale principio è destinato tuttavia a trovare applicazione solo quando per detta fase amministrativa preliminare non sia previsto alcun termine di espletamento, con il conseguente rischio del suo protrarsi indefinitamente e con la conseguente indebita compressione del diritto della parte ad ottenere risposta ad un'istanza di giustizia in tempo ragionevole; non quando, viceversa, la fase amministrativa che precede il vero e proprio giudizio sia regolata da uno specifico termine di durata, oggetto esso stesso di valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e peraltro ragionevole: ipotesi, quest'ultima, nella quale la preventiva proposizione della domanda in sede amministrativa, ove richiesta, non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione. Tale situazione ricorre nel caso di impugnazione davanti al giudice amministrativo del silenzio-rifiuto, essendo predeterminato dalla legge il termine decorso il quale il silenzio serbato dalla P.A., a fronte di un'istanza del privato, è equiparato ad un provvedimento di rigetto dell'istanza, avverso il quale all'interessato è dato ricorrere al giudice: sicché la ragionevole durata del conseguente giudizio deve essere vagliata unicamente con riferimento al tempo occorso per la definizione del giudizio medesimo, indipendentemente da quello allo spirare del quale si è giuridicamente formato il provvedimento di rigetto impugnato.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)