diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1267 del 04/03/1981 (Rv. 411849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO SUCCESSIVO DELLA SUA ERRONEITA - AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO SUCCESSIVO DELLA SUA ERRONEITA - AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*

La quietanza a saldo, o comunque la dichiarazione del prestatore d'opera di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta una semplice manifestazione del convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta, percio, una mera dichiarazione di scienza e di opinione, priva di ogni efficacia negoziale e che, come tale, se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)