Sez. L, Sentenza n. 1267 del 04/03/1981 (Rv. 411849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO SUCCESSIVO DELLA SUA ERRONEITA - AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO SUCCESSIVO DELLA SUA ERRONEITA - AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*
La quietanza a saldo, o comunque la dichiarazione del prestatore d'opera di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta una semplice manifestazione del convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta, percio, una mera dichiarazione di scienza e di opinione, priva di ogni efficacia negoziale e che, come tale, se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)