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Sez. L, Sentenza n. 2627 del 20/04/1985 (Rv. 440428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INTERPRETAZIONE.*

Alla dichiarazione con la quale il lavoratore subordinato afferma di aver ricevuto una determinata somma a saldo di quanto dovutogli e di non aver null'altro a pretendere dal datore di lavoro può riconoscersi - tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rivelatrici della volontà delle parti, il cui apprezzamento è demandato al giudice del merito - il valore di rinuncia o di transazione, se l'atto rappresenta l'inequivocabile manifestazione dell'intento di abdicare a determinati diritti non ancora soddisfatti o di por fine ad una lite che stava insorgendo tra le parti, ovvero - in caso contrario - il valore di semplice quietanza e di mera attestazione del lavoratore del convincimento di essere stato integralmente soddisfatto, con la conseguenza che solo nel primo caso, e non anche nel secondo, trova applicazione l'art. 2113 cod. civ.. (V 3506/84, mass n 435514; (V 452/83, mass n 425239; (V 1267/81, mass n 411849; (V 1365/81, mass n 411989; (V 1525/81, mass n 412183; (V 4465/81, mass n 415170).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)