Sez. 1, Sentenza n. 4250 del 06/10/1977 (Rv. 387877 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - MOTIVI DEL RICORSO - ERRORES IN PROCEDENDO - LIMITI - INESISTENZA DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI - LESIONE DI DIRITTI SOSTANZIALI - AZIONE ORDINARIA DAVANTI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - MOTIVI DEL RICORSO - ERRORES IN PROCEDENDO - LIMITI - INESISTENZA DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI - LESIONE DI DIRITTI SOSTANZIALI - AZIONE ORDINARIA DAVANTI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*
Nella controversia tributaria davanti al giudice ordinario, promossa ai sensi e sotto il vigore dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639, non sono deducibili gli errores in procedendo in cui siano incorse le commissioni tributarie, salvo il caso in cui si traducano in giuridica inesistenza delle relative decisioni, ovvero comportino una lesione di diritti sostanziali delle parti, insorti nella fase amministrativa di accertamento, anteriore al procedimento contenzioso. All'infuori di dette ipotesi, gli indicati vizi (nella specie, omessa notificazione degli avvisi della seduta di discussione) possono essere fatti valere solo con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, avverso pronuncia definitiva delle commissioni. (V 40/75, mass n 373165; (V 1923/72, mass n 359002).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)