Sez. L, Sentenza n. 1615 del 01/03/1990 (Rv. 465622 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA CON L'INA IN ORDINE ALLA RINUNCIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA PRIMA AI RENDIMENTI DEI PREMI VERSATI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA CON L'INA IN ORDINE ALLA RINUNCIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA PRIMA AI RENDIMENTI DEI PREMI VERSATI.*
L'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla suprema Corte, aveva ritenuto che la banca nazionale dell'agricoltura, la quale aveva optato per il sistema alternativo del contratto di Assicurazione ex art. 4 R.d.l. 3 gennaio 1942 n. 5, sul fondo per le indennità agli impiegati, avesse, con la convenzione con l'i.N.A. Del 1946 e con la circolare n. 266 dello stesso anno, rinunciato, in favore dei dipendenti, solo ai rendimenti maturati in base ai premi realmente versati, e non anche ai rendimenti che sarebbero risultati dall'adeguamento delle polizze ai successivi aumenti retributivi, fondando essenzialmente tale convincimento sull'elemento letterale - "tale rendimento" - confermato da quello logico costituito dall'intento di favorire i dipendenti con una forte anzianità di servizio). (Conf 5312/88, mass n 459964).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)