Sez. 4, Sentenza n. 20156 del 09/12/2003 Cc. (dep. 29/04/2004) Rv. 228343 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Competenza di un giudice diverso dal giudice di pace - Applicazione della pena detentiva - Esclusione - Applicazione delle nuove sanzioni previste dalle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma primo del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma terzo cod. pen. (nella specie si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e la Corte ha individuato la disciplina più favorevole nella pena pecuniaria prevista dall'art. 52 D.Lgs. 274/2000, precisando che nel raffronto tra i due diversi sistemi sanzionatori non può darsi rilievo alla possibilità di sostituzione della pena detentiva ex art. 53 legge n. 689/1981, tenuto conto che la sua applicazione è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice e, inoltre, che la stessa sostituzione può essere oggetto di successiva revoca).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)