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Sez. 4, Sentenza n. 5933 del 11/12/2002 Cc. (dep. 07/02/2003) Rv. 223496 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Competenza di un giudice diverso dal giudice di pace - Applicazione della pena detentiva - Esclusione- Applicazione delle nuove sanzioni previste dalle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223496-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la pena concordata tra le parti di giorni cinque di arresto ed E. 193, 00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)