Sez. 4, Sentenza n. 4799 del 19/11/2002 Ud. (dep. 03/02/2003) Rv. 223492 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Competenza di un giudice diverso dal giudice di pace - Applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 53 l. 24.11.1981, n. 689 - Esclusione - Applicazione delle nuove sanzioni previste dalle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art, 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ritenendo più favorevole per l'imputato il regime di conversione delle pene pecuniarie, in caso di insolvibilità, previsto dall'art. 55 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)