Sez. 1, Sentenza n. 774 del 27/01/1998 (Rv. 511957 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Edificabilità effettiva del suoli - Elementi rilevanti - Caratteristiche morfologiche - Limitata superficie - Altre circostanze ostative di fatto alla realizzazione del manufatto - Inclusione - Convenienza economica della costruzione - Irrilevanza - Carattere edificatorio - Desumibilità dalla destinazione urbanistica o in base ad altri elementi attestanti indirettamente tale carattere (ubicazione, accessibilità, esistenza di servizi e infrastrutture, sviluppo della zona).
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'edificabilità effettiva - quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori - può venir ridotta o addirittura esclusa dalle caratteristiche morfologiche o dalla limitata superficie del suolo o da altre circostanze ostative di fatto alla realizzazione del manufatto, mentre esula dalla questione della astratta potenzialità edificatoria la circostanza che la costruzione effettivamente realizzabile risponda o no a criteri di convenienza e di profitto, così come ogni altra considerazione di carattere meramente economico. Il carattere edificatorio di un suolo può essere desunto, o in via diretta in base alla destinazione risultante dagli strumenti urbanistici o in via indiretta in base ad altri elementi che ne attestino l'attitudine ad essere edificato in concreto quali, ad es. l'ubicazione, l'accessibilità, l'esistenza di servizi e infrastrutture, lo sviluppo della zona.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)