Sez. 1, Sentenza n. 1129 del 01/02/1995 (Rv. 490154 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Terreno di estensione inferiore a quella minima occorrente per l'approvazione di un progetto di costruzione - Natura edificatoria - Configurabilità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
La natura edificatoria di un terreno, al fine dell'applicabilità, in caso di espropriazione, delle nuove regole indennitarie di cui all'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, inserito con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, non può essere esclusa in relazione alla circostanza che esso presenti un'estensione inferiore a quella minima occorrente, secondo gli strumenti urbanistici, per la presentazione ed approvazione di un progetto di costruzione, ove il terreno medesimo non sia porzione relitta ed inutilizzabile fra opere già eseguite, ma sia circondato da suoli inedificati, di modo che sia suscettibile d'inclusione nell'indicato progetto, sia pure per il tramite di iniziative congiuntamente riguardanti anche altri appezzamenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)