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Sez. L, Sentenza n. 677 del 03/02/1989 (Rv. 461736 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI FORNIRE DETERMINATE PRESTAZIONI AI PENSIONATI - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461736-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI FORNIRE DETERMINATE PRESTAZIONI AI PENSIONATI - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ.*

La clausola del contratto collettivo statuente in favore dei pensionati, non rappresentati dall'associazione dei lavoratori stipulante, il diritto all'erogazione, da parte dell'ex datore di lavoro, di determinate prestazioni in natura (quali, nella specie, somministrazioni di gas e carbon fossile) è riconducibile non allo schema del contratto a favore di terzi ma a quello dell'utile gestione (ex art. 2028 e segg. cod. civ.), essendo ravvisabili le caratteristiche proprie di tale istituto, ed in particolare la Mancanza di un'obbligazione fra gestore (associazione sindacale) e dominus (pensionato) e la consapevolezza del gestore di trattare un affare altrui nell'impossibilità obiettiva del dominus di provvedervi direttamente. Consegue che, una volta conclusasi tale gestione con la ratifica ex art. 2032 cod. civ. degli aventi diritto, espressa dai pensionati per facta concludentia mediante l'accettazione di quelle prestazioni, la successiva contrattazione collettiva, con la quale le parti convengano di ridurre il beneficio concesso ai pensionati sostituendovi un'erogazione in denaro non corrispondente al suo intero valore, deve essere ritenuta estranea ai pensionati stessi, in difetto del requisito dell'utiliter coeptum nonché di una loro ratifica, e, come res inter alios acta, inidonea ad esplicare effetti nei loro confronti. (Conf 4323/88, mass n 459327; (Conf 1648/87; (contra 689/88, mass n 457135; (contra 260/86, mass n 443895).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)