Sez. L, Sentenza n. 260 del 16/01/1986 (Rv. 443895 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - SOGGETTI - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE PER I PENSIONATI L'EROGAZIONE DI SOMMINISTRAZIONI IN NATURA - LEGITTIMITÀ - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ - PARTECIPAZIONE DEI TERZI ALLA STIPULAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI AI PENSIONATI: PER CESSAZIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI IN PEIUS AD OPERA DI CONTRATTI SUCCESSIVI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE ABROGATIVO DI SOMMINISTRAZIONI IN NATURA GIÀ PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE ED AZIENDALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - SOGGETTI - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE PER I PENSIONATI L'EROGAZIONE DI SOMMINISTRAZIONI IN NATURA - LEGITTIMITÀ - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ - PARTECIPAZIONE DEI TERZI ALLA STIPULAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI AI PENSIONATI: PER CESSAZIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI IN PEIUS AD OPERA DI CONTRATTI SUCCESSIVI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE ABROGATIVO DI SOMMINISTRAZIONI IN NATURA GIÀ PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE ED AZIENDALE.*
La clausola di un contratto collettivo di lavoro (riconducibile alla parte obbligatoria dello stesso), che prevede in favore dei pensionati l'erogazione da parte del datore di lavoro di determinate somministrazioni in natura (quali, utenze gratuite di gas ed acqua) è pienamente legittima in quanto è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi e quindi la sua validità prescinde dalla partecipazione - diretta o delegata - del terzo alla stipulazione negoziale e dal potere di rappresentarlo delle parti stipulanti. I diritti però così riconosciuti ai pensionati non si stabilizzano in situazioni soggettive definitivamente acquisite al patrimonio di costoro, ma seguono la sorte del contratto collettivo di talché possono non solo cessare in dipendenza della cessazione sopravvenuta del contratto (per scadenza del termine di efficacia, per recesso o per altre cause), ma anche possono subire modifiche in peius ad opera del contratto collettivo successivo. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto non vincolante nei confronti dei pensionati un accordo integrativo aziendale che aveva soppresso - sostituendole con un'indennità annua in cifra fissa - le somministrazioni in natura già previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale; la S.C. - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)