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Sez. L, Sentenza n. 4323 del 25/06/1988 (Rv. 459327 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZE - IN GENERE - LIMITAZIONI AI LAVORATORI ISCRITTI ANCORA IN ATTIVITÀ - LIMITI - COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI LAVORATORI - CONSEGUENTE CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLA RAPPRESENTANZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459327-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZE - IN GENERE - LIMITAZIONI AI LAVORATORI ISCRITTI ANCORA IN ATTIVITÀ - LIMITI - COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI LAVORATORI - CONSEGUENTE CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLA RAPPRESENTANZA - NECESSITÀ.*

I Sindacati - nonostante l'ampia funzione socio-economica connessa alla loro partecipazione, con ruolo consultivo, deliberante ovvero solo gestionale, all'Esercizio di vere e proprie funzioni pubbliche - vanno pur sempre inquadrati, a causa della mancata attuazione dell'art. 39 cost., nella categoria delle associazioni non riconosciute, cosicché essi possono stipulare contratti collettivi vincolanti per i lavoratori solo in virtù del mandato rappresentativo che questi abbiano loro conferito con l'iscrizione all'associazione di categoria. Tale potere di rappresentanza - che peraltro non attribuisce la legittimazione a rinunciare a diritti già acquisiti dai singoli lavoratori, ancorché tali diritti derivino da contratti collettivi precedenti - riguarda soltanto i lavoratori iscritti che siano ancora in attività, salva l'eccezionale ipotesi di Sindacato che raggruppi anche lavoratori in quiescenza, e, pertanto, si estingue con la cessazione del rapporto associativo determinata dal collocamento a riposo dei lavoratori. (V 795/88, mass n 457195; (V 5692/86, mass n 448082; (V 4024/80, mass n 407939; (V 2670/70, mass n 349100).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)