Sez. L, Sentenza n. 689 del 27/01/1988 (Rv. 457135 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDEROGABILITÀ - ACCORDO CONTENENTE L'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI FORNIRE DETERMINATE PRESTAZIONI AI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONI IN PEIUS - CARATTERE VINCOLANTE PER DETTI LAVORATORI - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI STIPULANTI - IMPROPONIBILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDEROGABILITÀ - ACCORDO CONTENENTE L'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI FORNIRE DETERMINATE PRESTAZIONI AI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONI IN PEIUS - CARATTERE VINCOLANTE PER DETTI LAVORATORI - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI STIPULANTI - IMPROPONIBILITÀ - FATTISPECIE.*
L'accordo collettivo aziendale, nella parte in cui prevede che il datore di lavoro debba fornire determinate prestazioni ai lavoratori cessati dal servizio, non è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi, ma riguarda pur sempre il rapporto di lavoro ed i dipendenti in attività, costituendo dette prestazioni retribuzione differita al pari dell'indennità di anzianità. Pertanto, essendo la disciplina collettiva modificabile (anche in peius per i lavoratori) da altra successiva, le modifiche del detto accordo aziendale, ancorché peggiorative per i lavoratori cessati dal servizio, sono - in Mancanza di diversa previsione contrattuale - vincolanti anche per questi ultimi, senza che riguardo ad essi possa porsi una questione di legittimazione delle associazioni sindacali ad assumerne la rappresentanza, atteso che il successivo accordo sindacale concerne prestazioni dovute ai lavoratori nel periodo posteriore alla cessazione dal servizio e non la categoria dei lavoratori pensionati in quanto tali. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto non vincolante per i lavoratori pensionati un accordo aziendale che disponeva la soppressione delle somministrazioni in natura precedentemente previste e la loro sostituzione con una indennità annua fissa. (V 260/86, mass n 443895; (V 1690/84, mass n 433760).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)