Sez. 1, Sentenza n. 12958 del 13/07/2004 (Rv. 579614 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danni al terzo proprietario da occupazione acquisitiva - Soggetto responsabile - Concessionario - Fondamento - Legittimazione della P.A. - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'istituto della concessione di opera pubblica è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche del concedente e necessarie per la realizzazione dell'opera, non avendo il concedente, di regola, alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo, nell'interesse pubblico, le cui ripercussioni si esauriscono nel rapporto con il concessionario. Ne deriva che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa (che compie in nome proprio, sia pure come organo indiretto dell'Amministrazione), è il primo e non il secondo, il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) che derivino da illecito aquiliano - e, in questo secondo caso, sia dalla illegittima occupazione temporanea di immobili privati, sia da ogni altro vizio inficiante il procedimento espropriativo e tale da determinare l'inesistenza del potere ablativo - anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive: ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un'eventuale rivalsa. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva in capo alla P.A., che non è soggetto attivo del rapporto espropriativo, per il compimento dei relativi atti, nonchè di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche ad esso connesse, a meno che l'illecito non sia attribuibile anche a fatti propri dell'Amministrazione concedente.(Nella specie si trattava di una concessione traslativa intervenuta, ai sensi dell'art. 81 legge 14 maggio 1981, n. 219, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consorzio Caivano Uno).
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)