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Sez. U, Sentenza n. 299 del 09/05/2000 (Rv. 536264 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate - Attuazione mediante concessioni o appalti - Espropriazioni - Obbligazioni indennitarie - Legittimazione passiva - Dell'impresa concessionaria o appaltatrice dell'opera - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536264-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Giusta il disposto dell'art. 81 della legge n. 219 del 1981, e fermo restando che le opere per la realizzazione del programma straordinario di cui al Titolo VIII della stessa legge devono essere affidate in concessione, siffatta concessione comporta l'attribuzione al concessionario anche del potere di espletare le procedure espropriative e di provvedere al pagamento delle relative indennità. Sicché, da un canto, il rapporto obbligatorio relativo al pagamento di quelle indennità intercorre unicamente tra il proprietario ed il concessionario, e, dall'altro, il proprietario può far valere il suo diritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pagamento delle indennità.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)