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Sez. 5, Sentenza n. 6801 del 20/03/2009 (Rv. 607352 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Deducibilità di interessi passivi - Calcolo ex art. 58 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Interessi di mora su crediti in sofferenza - Computo quali ricavi - Obbligatorietà - Accantonamento nei fondi per il rischio su crediti ex art. 66 del d.P.R. n. 57 cit. - Incidenza sull'obbligo di computo nei ricavi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607352-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 (applicabile "ratione temporis" nel testo modificato dall'art.1 della legge n. 626 del 1981), vanno computati anche gli interessi di mora sui crediti in sofferenza maturati nel periodo di imposta, concorrendo essi alla formazione dei ricavi, e dunque entrando nella base di calcolo del rapporto di proporzionalità tra ricavi inerenti ai redditi dell'impresa e ricavi totali; a siffatta disciplina generale non può derogarsi in considerazione dell'accantonamento dei predetti interessi in apposito fondo del passivo, a fronte del rischio su crediti, consentito dall'art.66 del d.P.R. citato, non facendo tale norma riferimento alcuno alle voci previste nel rapporto contemplato del predetto art. 58.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66, Legge 04/11/1981 num. 626 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)