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Sez. 3, Sentenza n. 2018 del 01/03/1994 (Rv. 485508 - 01)

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta | Assicurazione della responsabilità civile - Polizza - Stipulazione da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo - Diritti derivanti dal contratto - Esercizio da parte del contraente - Consenso espresso dell'assicurato - Necessità - Consenso dell'assicurato - Presunzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485508-01

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta

Nelle assicurazioni in nome altrui o per conto di chi spetta, tra le quali rientra anche l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di un veicolo di proprietà di soggetto diverso dallo stipulante, il contraente, anche se in possesso della polizza, può fare valere i diritti derivanti dal contratto solo con il consenso espresso dell'assicurato, al quale questi diritti spettano, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ., e dal quale deve, conseguentemente, considerarsi derivata la legittimazione del contraente, senza che sia dato ricavare l'esistenza di detto consenso in via presuntiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)