Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 27/11/1991 (Rv. 474785 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta | Contraente - "Legitimatio ad causam" - Sussistenza - Consenso tacito dell'assicurato - Sufficienza - Esclusione.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta
In tema di contratto di assicurazione per conto di chi spetta, ai fini della "legitimatio ad causam" del contraente, non รจ sufficiente il consenso tacito dell'assicurato, essendo invece necessario l'espresso consenso di quest'ultimo, richiesto dall'art. 1891, secondo comma, cod. civ. per l'esercizio da parte del contraente dei diritti nascenti dal contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)